Vai direttamente al contenuto principale Vai direttamente al testo generico della pagina

Condizioni Generali di Fornitura Valido dal: 1 luglio 2026


1. Disposizioni generali

  1. Le presenti condizioni di fornitura si applicano a tutti i contratti, le consegne e le altre prestazioni, comprese tutte le prestazioni di consulenza che non siano oggetto di un autonomo contratto di consulenza, salvo modifica o esclusione con il consenso scritto ed espresso del Venditore. Esse si applicano ai contratti conclusi con clienti che siano imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB) o persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico. Gli agricoltori che esercitano l’attività agricola come occupazione principale o secondaria e che ne traggono un reddito non sono considerati consumatori ai sensi di legge.
  2. Le condizioni dell’Acquirente non diventano parte del contratto neppure qualora il Venditore non vi si opponga nuovamente ed esegua senza riserve la consegna/prestazione dovuta contrattualmente. Gli accordi che derogano alle presenti condizioni devono essere riportati nella conferma d’ordine.

2. Offerta e ambito di fornitura

  1. Le offerte del Venditore sono sempre non vincolanti. I documenti relativi all’offerta, quali illustrazioni, disegni, indicazioni di peso e dimensioni, sono solo approssimativi, salvo che siano espressamente indicati come vincolanti. Le prestazioni sono indicate come valori medi. Il Venditore si riserva i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; questi non possono essere resi accessibili a terzi.
  2. Tutti gli accordi conclusi tra Venditore e Acquirente devono essere fissati in forma testuale nel rispettivo contratto di fornitura. Ciò vale anche per gli accordi accessori e le assicurazioni.

    Modifiche costruttive e di forma / Modifiche dello Scope of Performance:
    • Qualora un componente indicato nel contratto (ad es. assali) non possa essere fornito dal fornitore previsto, o possa esserlo solo con un ritardo irragionevole, il Venditore può sostituirlo con un componente tecnicamente equivalente di un altro produttore.
    • Un componente è tecnicamente equivalente se corrisponde al componente originariamente previsto per funzione, capacità di carico e idoneità all’omologazione;
    • eventuali difformità non significative di marca o aspetto che ne derivino non costituiscono un vizio.
    • Il Venditore informa l’Acquirente della modifica in forma testuale. Qualora la modifica risulti eccezionalmente irragionevole per l’Acquirente, questi può opporsi entro due settimane dal ricevimento della comunicazione; in tal caso entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto.
  3. Qualora nel paese di destinazione siano richieste licenze d’importazione o altre autorizzazioni, l’Acquirente deve indicare, al momento dell’ordine, il relativo numero, la data di rilascio e il periodo di validità.

3. Prezzo e pagamento

  1. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono franco magazzino del Venditore o, in caso di spedizione dallo stabilimento di produzione, franco fabbrica, esclusi gli imballaggi. I prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicabile. Qualora sia contrattualmente concordato che la consegna avvenga oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto, e qualora, dopo la conclusione del contratto e fino alla consegna, i costi di materiale, manodopera o trasporto rilevanti per il Venditore aumentino complessivamente di oltre il 5% rispetto al livello alla conclusione del contratto, il Venditore ha diritto di adeguare proporzionalmente il prezzo concordato nella misura dell’aumento dei costi. L’aumento di prezzo non può complessivamente superare il 15% del prezzo totale netto originariamente concordato. Se l’adeguamento di prezzo annunciato supera il 5%, l’Acquirente può recedere dal contratto entro due settimane dal ricevimento della comunicazione in forma testuale.

    Costi del carburante, costi di trasporto e supplemento gasolio:
  2. Qualora indicato nell’offerta o nella conferma d’ordine, i costi di trasporto sono composti da un prezzo di trasporto base fisso e da un supplemento gasolio o energia variabile. Il valore di riferimento per il supplemento gasolio o energia è l’indice di riferimento della Federazione tedesca del trasporto merci su strada, logistica e smaltimento (BGL) o un indice di riferimento comparabile e di pubblico accesso al momento della conclusione del contratto.
  3. Qualora tale indice di riferimento vari di oltre il 5% verso l’alto o verso il basso prima della consegna, il Venditore può adeguare il supplemento gasolio o energia nella medesima proporzione percentuale, comunicando l’adeguamento all’Acquirente in forma testuale.

    Qualora l’adeguamento del supplemento gasolio o energia comporti un aumento del compenso netto di trasporto complessivamente dovuto superiore al 20% rispetto all’importo concordato alla conclusione del contratto, l’Acquirente può recedere dal contratto entro due settimane dal ricevimento della comunicazione in forma testuale, purché il contratto non sia stato ancora integralmente eseguito.
  4. Salvo diverso accordo, il pagamento è dovuto alla consegna o alla messa a disposizione e al ricevimento della fattura, senza alcuna deduzione, entro 12 giorni, franco cassa di pagamento del Venditore. I diritti di ritenzione spettanti all’Acquirente ai sensi del § 320 BGB restano impregiudicati. Gli impegni di sconto valgono solo se l’Acquirente non è in ritardo con il pagamento di forniture precedenti.
  5. Non è ammessa la compensazione con eventuali controcrediti dell’Acquirente contestati dal Venditore o non accertati in via definitiva. L’Acquirente può far valere un diritto di ritenzione solo nella misura in cui esso si fondi su pretese derivanti dal contratto di compravendita. In caso di contestazione di vizi, i pagamenti dell’Acquirente possono essere trattenuti in misura ragionevolmente proporzionata ai vizi riscontrati.
  6. I pagamenti ai dipendenti del Venditore possono essere effettuati solo se questi sono in grado di esibire una valida procura all’incasso.

4. Termini di consegna e mora

  1. È fatto salvo il corretto e tempestivo autoapprovvigionamento.
  2. Il termine di consegna si proroga nella misura usuale nel settore in caso di misure adottate nell’ambito di legittime controversie di lavoro, in particolare scioperi e chiusure, nonché al verificarsi di ostacoli imprevisti che esulano dalla sfera di influenza del Venditore o dei suoi ausiliari, sempre che tali ostacoli incidano dimostrabilmente sulla consegna del bene venduto.
  3. Lo stesso vale se il Venditore stesso non viene rifornito in tempo. Il Venditore ha diritto di recedere dal contratto se il produttore non lo rifornisce. Ciò non vale tuttavia qualora la mancata fornitura sia imputabile al Venditore (ad es. mora nel pagamento).
  4. Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali dell’Acquirente.
  5. Il Venditore non risponde delle forniture ritardate o mancate (impossibilità) per colpa del proprio subfornitore, salvo colpa nella scelta o nella vigilanza. La prima frase non si applica qualora il rapporto tra Venditore e Acquirente sia disciplinato dal diritto del contratto d’opera. In ogni caso il Venditore è tenuto a manlevare l’Acquirente, qualora questi non possa far valere integralmente nei confronti del fornitore i crediti a lui ceduti.
  6. Oltre al termine legale di cui al § 286, comma 3, BGB e alla diffida, il Venditore può altresì costituire in mora l’Acquirente mediante un diverso termine di pagamento determinabile in base al calendario, in deroga al termine di pagamento di cui al punto 3.3, ai sensi del § 286, comma 2, BGB.

5. Passaggio del rischio e trasporto

  1. Salvo diverso accordo, la scelta dell’itinerario e del mezzo di spedizione spetta al Venditore.
  2. Se la spedizione ritarda per circostanze imputabili all’Acquirente, il rischio passa all’Acquirente dal giorno dell’offerta di consegna. Il Venditore è tuttavia tenuto, su richiesta e a spese dell’Acquirente, a stipulare le assicurazioni da questi richieste.
  3. Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui siano ragionevoli per l’Acquirente.

6. Riserva di proprietà

  1. Il Venditore si riserva la proprietà fino al pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente.
  2. L’Acquirente è tenuto a trattare con cura il bene acquistato, a proteggerlo da interferenze di terzi e — qualora ciò sia concordato per iscritto, sia concesso un termine di pagamento prolungato, o si tratti di un acquisto finanziato — ad assicurarlo senza indugio contro incendio, furto e danni da acqua al valore a nuovo, fornendone prova su richiesta; in caso contrario, il Venditore ha diritto di stipulare tale assicurazione a spese dell’Acquirente. L’Acquirente si impegna a cedere al Venditore eventuali pretese di indennizzo.
  3. L’Acquirente non può costituire in pegno il bene acquistato né cederlo a titolo di garanzia senza il consenso del Venditore. L’Acquirente è tenuto a informare immediatamente per iscritto il Venditore di pignoramenti o altre interferenze di terzi, affinché il Venditore possa proporre azione ai sensi del § 771 ZPO. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al Venditore le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO, l’Acquirente è tenuto a compensare tali spese.
  4. L’Acquirente ha diritto di rivendere la merce nell’ambito della normale attività commerciale. L’Acquirente cede tuttavia già sin d’ora al Venditore tutti i crediti pari all’importo finale della fattura (IVA inclusa) del Venditore, derivanti dalla rivendita nei confronti dei propri clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che il bene acquistato sia stato rivenduto senza o dopo modifiche. L’Acquirente è altresì autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione. Resta impregiudicata la facoltà del Venditore di riscuotere personalmente i crediti; il Venditore si impegna tuttavia a non riscuoterli finché l’Acquirente adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento. In caso contrario, il Venditore può richiedere che l’Acquirente gli comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e notifichi al debitore la cessione.
  5. Qualora per il bene acquistato sia stato rilasciato un libretto di circolazione, il Venditore ha il diritto esclusivo al possesso del libretto per l’intera durata della riserva di proprietà.
  6. In caso di comportamento dell’Acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di mora nel pagamento, il Venditore ha diritto, previa diffida e dichiarazione di recesso, di ritirare la merce, e l’Acquirente è tenuto a restituirla.
  7. L’Acquirente sostiene tutti i costi del ritiro e della realizzazione del bene acquistato. I costi di realizzazione ammontano, senza necessità di prova, al 10% del ricavato della realizzazione, IVA inclusa. Essi vanno fissati in misura maggiore o minore qualora il Venditore dimostri costi più elevati, o l’Acquirente costi più bassi. Il ricavato viene accreditato all’Acquirente previa deduzione dei costi e degli altri crediti del Venditore connessi al contratto di compravendita.
  8. Qualora il valore delle garanzie esistenti superi complessivamente di oltre il 20% i crediti garantiti, il Venditore è tenuto, su richiesta del committente, a svincolare corrispondentemente le garanzie, a propria scelta.

7. Denuncia dei difetti e responsabilità per i difetti

  1. Tutte le parti che risultino inutilizzabili, o la cui utilizzabilità sia pregiudicata in modo non irrilevante, a causa di una circostanza esistente prima del passaggio del rischio — in particolare a causa di costruzione difettosa, materiali scadenti o esecuzione difettosa — devono essere riparate gratuitamente o fornite nuovamente. La scelta al riguardo spetta al Venditore. Le parti sostituite diventano di proprietà del Venditore. In caso di sostituzione dell’intero bene acquistato nell’ambito dell’adempimento successivo, il Venditore ha diritto, nei confronti dell’Acquirente, a un’indennità d’uso illimitata per il bene ritirato. L’indennità d’uso si determina in base ai costi medi di noleggio del bene che sarebbero maturati durante il periodo di utilizzo.
  2. Il diritto dell’Acquirente di far valere pretese per vizi si prescrive, per i beni venduti nuovi, decorsi 12 mesi dal passaggio del rischio. Per i beni venduti usati, all’Acquirente spettano pretese per difetti solo se ciò sia stato espressamente concordato per iscritto con il Venditore.
  3. Non si assume alcuna garanzia per danni derivanti dalle seguenti cause: uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in funzione difettosi da parte dell’Acquirente o di terzi, mancata manutenzione ove questa sia usuale e/o raccomandata dal produttore, normale usura — in particolare delle parti soggette a usura —, trattamento difettoso o negligente, mezzi d’esercizio inadeguati, materiali sostitutivi, influssi chimici, elettronici o elettrici, sempre che non siano imputabili a colpa del Venditore.
  4. Le pretese per difetti relative a pezzi di ricambio e riparazioni si prescrivono decorsi 12 mesi.
  5. È esclusa la responsabilità per le conseguenze di modifiche o lavori di riparazione eseguiti in modo improprio dall’Acquirente o da terzi senza la previa autorizzazione del Venditore.

8. Limitazione di responsabilità — risarcimento del danno

La responsabilità del Venditore è disciplinata dalle disposizioni di legge. Essa è tuttavia esclusa — indipendentemente dal titolo giuridico — nella misura in cui si tratti di una violazione non essenziale di un obbligo, commessa né dolosamente né con colpa grave. Ciò non vale qualora si siano verificati danni alla vita, al corpo o alla salute, o qualora sussista, a favore del Venditore, una copertura assicurativa di responsabilità civile. In tal caso il Venditore cede all’Acquirente il proprio credito nei confronti dell’assicuratore.

9. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile

  1. Il luogo di esecuzione e il foro esclusivo per le forniture e i pagamenti, nonché per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra le parti, è la sede del venditore, a condizione che entrambe le parti contraenti siano commercianti ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB) o persone giuridiche di diritto pubblico o fondi di diritto pubblico (§ 38 del Codice di procedura civile tedesco – ZPO). In caso contrario si applicano le disposizioni di legge.
  2. I rapporti tra le parti contraenti sono disciplinati esclusivamente dal diritto vigente nella Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

10. Protezione dei dati

Le attuali disposizioni del Venditore in materia di protezione dei dati sono disponibili sul sito web all’indirizzo krampe.de/it/protezione-dei-dati e diventano parte integrante del contratto.

11. Concorsi sui social media

a partecipazione ai concorsi sui social media è soggetta alle condizioni di partecipazione di volta in volta vigenti del Venditore, disponibili all’indirizzo
krampe.de/it/condizioni-di-partecipazione-gioco-a-premi-sui-social-m.

La presente traduzione delle condizioni di consegna è fornita esclusivamente a scopo informativo. Solo la versione tedesca delle condizioni di consegna è giuridicamente vincolante e fa fede. In caso di discrepanze, contraddizioni o questioni interpretative tra la versione tedesca e la presente traduzione, prevale la versione tedesca.